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PNRR: semplificazione acquisti di beni e servizi informatici

Leccisotti Luca • 24 Ottobre 2022

pnrr-semplificazione-acquisti-beni-servizi-informaticiIn un approfondimento per Lentepubblica.it, curato dal Dottor Luca Leccisotti in collaborazione con il Dottor Emanuele Mancini, una panoramica su semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici finalizzata alla realizzazione del PNRR.


L’art.53 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, disciplina la semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.

La necessità per il nostro Paese, a seguito della pandemia da Covid-19, di realizzare quanto previsto nel P.N.R.R. ha spinto il legislatore a prevedere una semplificazione per l’acquisto di bene e servizi che supportano le funzioni ed i servizi essenziali dello Stato.

Ma procediamo con ordine, facendo un breve excursus storico dal 2016 ad oggi.

Il Codice Appalti

Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato istituito il “Codice dei contratti pubblici” che disciplina, come enunciato all’art.1,  “…contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”.

L’entrata in vigore del nuovo Codice ha comportato l’abrogazione del precedente, istituito con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Codice ha subito nel corso degli anni diverse modifiche ed aggiornamenti, dapprima con il d.lgs. n. 56/2017, dal D.L. “Sblocca Canteri” n. 32/2019, dal D.L. “Semplificazioni”, n. 76/2020, dal D.L. “Semplificazioni bis” n. 77/2021, dalla Legge n. 238/2021 ed, infine, con l’approvazione da parte del Senato, in data 9 marzo 2022, della legge delega che ha conferito al Governo il potere di adottare uno o più decreti legislativi contenenti la nuova disciplina dei contratti pubblici per adeguarla al diritto comunitario, ai principi giurisprudenziali in materia e per razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente.

Programma Next Generation EU

L’Unione Europea, al fine di rilanciare l’economia dei Paesi membri a seguito della pandemia da Covid-19, ha istituito il programma denominato Next Generation EU, predisponendo un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea. All’Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi – il 25% – (70 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 121 miliardi – il 63% – in prestiti) ed è per questo che nel nostro Paese, nel 2021, è stato approvato il P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), avente l’obiettivo dello sviluppo verde e digitale dell’Italia.

Le azioni contenute nella Missione 1 del PNRR riguardano:

  1. la diffusione della Banda Ultralarga e connessioni veloci in tutto il Paese;
  2.  incentivi per la transizione digitale e per l’adozione di tecnologie innovative e le competenze digitali da parte del settore privato;
  3. la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali;
  4. il sostegno alle filiere e all’internazionalizzazione e investimenti nel settore aerospaziale;
  5. il rilancio del turismo e dei settori culturali con un approccio innovativo e sostenibile, per migliorare l’accesso ai siti turistici e culturali e la loro fruizione.

PNRR: semplificazione acquisti di beni e servizi informatici

Con l’introduzione dell’articolo 53 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, è consentita l’effettuazione dei predetti acquisti in modo rapido ed efficace, consentendo una più snella procedura per le relative procedure.

In particolare, le novità introdotte sono:

  1. previsione dell’affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria;
  2. le amministrazioni appaltanti possono stipulare immediatamente i contratti, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti, salvo per le verifiche antimafia;
  3. il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, ciò al fine di garantire il rispetto dei singoli programmi inseriti nel cronoprogramma della Missione 1 del PNRR;
  4. obbligo per le amministrazioni appaltanti di utilizzare piattaforme telematiche per le procedure ad evidenza pubblica.

Trasparenza e partecipazione alle gare

L’articolo 53 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, interviene, tra le altre cose, in materia di trasparenza e partecipazione alle gare, prevedendo, in primis, che tutte le informazioni inerenti la programmazione, la scelta del contraente, l’aggiudicazione e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, siano gestite e trasmesse tempestivamente dalle stazioni appaltanti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, che provvederà poi a pubblicare sulla stessa i dati ricevuti.

Questa Banca dati diviene quindi l’unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

In considerazione di ciò, è stato affidato il compito all’ANAC di individuare i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati de qua, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché’ i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della stessa Banca Dati.

Altra novità significativa è l’istituzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico, da utilizzare per la partecipazione alle singole gare. I dati riportati nel predetto fascicolo sono:

  1. l’attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione) per gli esecutori di lavori pubblici;
  2. i dati e documenti relativi ai criteri di selezione (art. 83 del Codice);
  3. i dati per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

Il legislatore, come abbiamo potuto analizzare, ha inteso semplificare, con l’introduzione dell’art.53, gli acquisiti dei beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, consentendo, ove possibile, di raggiungere dei traguardi stabiliti nella Missione 1.

 

Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti) in collaborazione con Emanuele Mancini
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